Amianto - cosa sapere e cosa fare
Ultima modifica 5 marzo 2024
Amianto: cosa sapere e cosa fare se si è proprietari di immobili con presenza di materiali contenenti questo materiale (eternit)
Cos’è
L’amianto fa parte di una famiglia di minerali molto comuni in natura. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa (una fibra di amianto è 1300 volte più sottile di un capello umano) lo resero adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco. E’ stato utilizzato fino al 1980 circa come isolante termico in edilizia e nell’industria; in seguito è stato vietato in molti paesi, perché è nocivo per la salute: le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie. A causa dei possibili effetti sulla salute che si manifestano anche a distanza di molti anni dall’esposizione (si possono verificare tempi di latenza di 40 anni), la produzione e la vendita di sostanze contenenti amianto sono state vietate nel nostro paese a partire dal 1994.
Dove si trova
Oggi l’amianto può essere ancora presente in materiali utilizzati nel passato per la realizzazione di edifici o manufatti civili, militari o industriali. I materiali più pericolosi sono quelli che rilasciano facilmente le fibre in aria e cioè quelli friabili, mentre i materiali compatti (come l’Eternit), se sono ben conservati difficilmente perdono fibre. I maggiori livelli di rischio si sono riscontrati negli ambienti di lavoro dove l’amianto veniva manipolato e negli ambienti dove è presente amianto spruzzato in cattivo stato di conservazione.Per i materiali contenenti amianto compatto, come le coperture degli edifici in cemento-amianto (Eternit), il rischio non è, in generale, particolarmente elevato ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali, i quali possono diventare un rischio solo se danneggiati.
La normativa cosa prevede
Ai sensi della L.R. n. 17/2003 in seguito modificata con L.R. n. 14/2012 sussiste l’obbligo da parte dei proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di materiali contenenti amianto, di provvedere alla notifica dell’esistenza di tali manufatti compilando l’apposito modulo NA/1 previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia), da inviare alla ASL competente per territorio, come previsto dall’art. 6 comma 1 lettera a) della predetta norma; nonché, ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il proprietario dell’immobile o il responsabile dell’attività in esso svolta è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione di tali manufatti, ivi compresa l’analisi dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto.
Comuni e Province hanno svolto e svolgono attività di supporto alla ATS (ex ASL) della provincia di Como Dipartimento di prevenzione medico servizio igiene Sanità pubblica e prevenzione ambienti di vita, con sede in via Castelnuovo n. 1 a Como, competente in materia di amianto, che ha il compito, unitamente alle altre ATS, di redigere il censimento dell’amianto presente in Lombardia, così come previsto da PRAL.
Per quanto sopra, in caso di segnalazioni puntuali (deve essere specificato Nome, cognome, indirizzo e numero telefonico della persona che fa la segnalazione, per poterla ricontattare e chiedere eventuali chiarimenti - l'indirizzo preciso con via e n. civico e descrizione del sito contenente amianto - se possibile, una mappa e/o una o più foto (preferibilmente in formato digitale) del luogo dove si trova l’amianto, per facilitare le verifiche) di coperture che presentano particolare stato di degrado, l'attività svolta dalla scrivente Amministrazione consiste innanzi tutto nell'attivazione dell'ATS competente per la verifica delle copertura segnalata nonché nell'invitare la proprietà dell'immobile alla presentazione della documentazione prevista dalle normative sopra richiamate con particolare riferimento all’analisi dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto.
Fatto salvo l'obbligo di censire la presenza di materiali contenenti amianto, non è attualmente prevista obbligatoriamente la rimozione dei materiali contenenti amianto, o la necessità di bonifica o di rimozione. La relativa tempistica di attuazione di interventi di bonifica o rimozione viene stabilita in base alle risultanze dell'applicazione del “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” approvato con Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008, e precisamente il protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi svolge.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta da tecnico abilitato o personale qualificato, attraverso l’ ispezione del manufatto, ovvero:
- se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di rimozione.
- se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado. Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare. Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:
> designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
> tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
> garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
> fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile.
Pertanto a seconda dell'indice di degrado (ID) risultante, si potranno ottenere le seguenti 3 diverse casistiche:
- I.D. inferiore o uguale a 25: Nessun intervento di bonifica. E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale;
- I.D. compreso tra 26 e 44: Esecuzione della bonifica (sovracopertura, incapsulamento o rimozione) entro 3 anni ;
- I. D. uguale o maggiore a 45: Rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
Per completezza si riportano di seguito i metodi di bonifica riconosciuti dal D.M. 6 Settembre 1994:
sopracopertura: consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo.
incapsulamento: prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’ impresa esecutrice. Tale intervento non desime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
rimozione: prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.
Sanzioni
La Legge Regionale 14/2012 ha introdotto sanzioni amministrative da € 100,00 a € 1.500,00 in caso di mancata comunicazione della presenza di manufatti contenenti amianto.
Rimozione e smaltimento materiali contenenti Aminato
Per chi fosse proprietario di un immobile dove sono presenti matriali contenenti Amianto e voglia rimuovere tali materiali, sul nostro sito può consultare l'elenco imprese individuate da indagine di mercato condotta dall'Amministrazione Comunale, da consultare per l’offerta/preventivo del servizio di rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto nel territorio di mariano comense a prezzi convenzionati.
Per informazioni potete contattare il Settore Territorio Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, sito in P.le Console T. Manlio 6/8 a Mariano Comense, al tel. 031757254 o all'e-mail: llpp@comune.mariano-comense.co.it, oppure il competente dipartimento di ATS Insubria ai riferimenti sotto riportati:
ATS Insubria
Sede territoriale di Como
Direzione sanitaria
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.O.C. Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita
via Castelnuovo, 1 – 22100 COMO CO
tel. 031.370421 – fax 031.370425
prevenzione.medica@asl.como.it
www.ats-insubria.it