Trasporti eccezionali
Ultima modifica 5 marzo 2024
I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., devono essere in possesso di specifica autorizzazione. Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del Codice della Strada.Ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i. le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite a Regione Lombardia dal Codice della Strada, sono esercitate direttamente o per delega, relativamente alla rete stradale regionale, dalla Città Metropolitana e dalle Province. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo la Provincia o Città Metropolitana competente rilascia l'autorizzazione al transito, previo nulla osta di cui all’articolo 14 - comma 1 del Codice della Strada e parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto.Gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 42 - comma 6-bis della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali. Dalla data di tale pubblicazione, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i. e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del Codice della Strada.
Le cartografie pubblicate di seguito sostituiscono il nulla osta o il parere rilasciato dal Comune di Mariano Comense ai sensi del comma 6 dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i. e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del Codice della Strada, per il transito dei veicoli indicati in ogni singola cartografia sulla propria rete stradale.
Per i veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali con caratteristiche differenti rispetto a quelle previste nelle cartografie sopra riportate, deve essere espresso il nulla osta o il parere di competenza da parte del Comune di Mariano Comense secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalla normativa regionale.
- A. Delibera di Giunta 14 del 01-02-2021
- B. dlg 00120 del 05-08-2019
- C. 2° aggiornamento linee guida trasporti eccezionali
Interruzioni e variazioni temporanee
- Ord. 23 del 15-06-2021 SENSO UNICO cipressi-ferrari_x sistemazioni
- Ord. 24 del 15-06-2021 CHIUSURA brianza_x sistemazioni
Planimetrie
- A. 33 (t) Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
- B. 40 (t) Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
- C. 56 (t) Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
- D. 72 (t) Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.
- E. 108 (t) Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton , con limite di carico per asse di 13 ton.
- F. Pali - veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione
- G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton , con limite di carico per asse di 13 ton
- H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 ton , con limite di carico per asse di 13 ton
- I. Pre 25 x 75 - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton
- J. Pre 25 x 108 - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton
- K. Pre 35 x 108 - complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
- L. Macchine agricole eccezionali
- M. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
- N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.)
- Allegato alle planimetrie